PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «trattamento sanitario»: qualsiasi trattamento medico, apportato con qualsiasi mezzo, per scopi connessi alla tutela della salute, a fini terapeutici, diagnostici, palliativi o estetici;

          b) «stato di incapacità»: lo stato psico-fisico di chi, anche temporaneamente, non è in grado di comprendere le informazioni di base circa il trattamento sanitario cui deve essere sottoposto e di valutare le conseguenze sulla propria salute che ragionevolmente possono derivare dalla propria decisione;

          c) «mandato in previsione dell'incapacità»: il contratto, a titolo gratuito, con il quale una parte si obbliga, sotto condizione sospensiva dell'avverarsi di uno stato di incapacità dell'altra parte, a compiere tutti gli atti giuridici, patrimoniali e personali a quest'ultima spettanti;

          d) «dichiarazione anticipata di trattamento»: l'atto di volontà con il quale taluno dispone in merito ai trattamenti sanitari che lo riguarderanno in previsione di un eventuale futuro stato di incapacità, nonché in ordine all'uso del proprio corpo o di parte di esso, nei casi consentiti dalla legge, alle modalità di sepoltura e all'assistenza religiosa.

Art. 2.
(Princìpi, finalità e criteri interpretativi).

      1. La presente legge si fonda sui princìpi di autonomia e di libera determinazione nell'esercizio del diritto alla salute

 

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nonché di indisponibilità del diritto alla vita. Essa persegue la finalità di garantire a ciascun individuo:

          a) una relazione personale con i medici curanti anche in occasione di patologie o di stati morbosi che di fatto rendono impossibile un dialogo informato;

          b) la possibilità di prevedere l'uso del proprio corpo, o di parte di esso, dopo la propria morte, nonché le modalità di sepoltura e l'assistenza religiosa.

      2. In nessun caso le disposizioni di cui alla presente legge possono essere interpretate nel senso di rimettere alla volontà del paziente o del medico, o in generale di ammettere, promuovere o consentire:

          a) l'eutanasia attiva o passiva;

          b) la sospensione di interventi di sostegno vitale di carattere non straordinario, quali l'alimentazione o l'idratazione artificiale;

          c) l'accanimento terapeutico;

          d) pratiche mediche contrarie al diritto o alla deontologia medica.

Art. 3.
(Consenso informato).

      1. Ogni trattamento sanitario è subordinato all'esplicito ed espresso consenso dell'interessato, prestato in modo libero e consapevole.
      2. L'espressione del consenso è preceduta da accurate informazioni rese in maniera completa e comprensibile sulla diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, sui benefici e sui rischi prospettabili, su eventuali effetti collaterali, nonché sulle possibili alternative e sulle conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario.
      3. È fatto salvo il diritto del soggetto interessato, che presti o non presti il consenso al trattamento sanitario, di rifiutare in tutto o in parte le informazioni

 

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che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento.
      4. Il consenso al trattamento sanitario può essere sempre revocato, anche parzialmente.
      5. Non è richiesto il consenso al trattamento sanitario quando la persona è in pericolo di vita e il suo consenso o dissenso non può essere ottenuto senza compromettere irrimediabilmente le sue possibilità di restare in vita.

Art. 4.
(Espressione del consenso informato da parte di soggetti diversi dall'interessato).

      1. Nel caso in cui la persona da sottoporre a trattamento sanitario versi in stato di incapacità, per la prestazione del consenso si ha riguardo alle volontà espresse nella dichiarazione anticipata di trattamento o, nell'ordine, alla volontà manifestata da:

          a) il fiduciario individuato ai sensi dell'articolo 6, comma 2;

          b) il mandatario o l'amministratore di sostegno o il tutore, ove nominati;

          c) il coniuge non separato, legalmente o di fatto;

          d) i figli;

          e) il convivente stabile;

          f) i genitori;

          g) i parenti entro il quarto grado.

      2. Il consenso al trattamento sanitario del minore di quattordici anni è accordato o rifiutato dagli esercenti la potestà genitoriale. Se il minore ha compiuto i quattordici anni e il trattamento sanitario comporta seri rischi per la sua salute o conseguenze gravi o permanenti sulla sua integrità psico-fisica, la decisione del minore deve essere confermata dagli esercenti la potestà genitoriale.
      3. Il consenso al trattamento sanitario del soggetto maggiore di età, interdetto o inabilitato, legalmente rappresentato o assistito,

 

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ai sensi di quanto disposto dal codice civile, è espresso dallo stesso interessato unitamente al tutore o al curatore.
      4. Ciascuno dei soggetti chiamati a manifestare la volontà dell'interessato ai sensi del presente articolo è tenuto ad agire nell'esclusivo e migliore interesse dello stesso, tenendo conto della volontà espressa da questi in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie del soggetto. In caso di minore di età, la manifestazione di volontà è adottata avendo come scopo esclusivo la salvaguardia della salute psico-fisica del minore.
      5. In caso di contrasto tra più soggetti parimenti legittimati, o di inadempimento o di rifiuto ingiustificato a esprimere il consenso in nome dell'interessato che versa in stato di incapacità, il medico è tenuto a darne immediata comunicazione al pubblico ministero, il quale può richiedere al giudice tutelare di assumere la decisione. In caso d'urgenza, la decisione è assunta dal pubblico ministero stesso.
      6. Nei casi in cui è impossibile individuare la persona cui compete la manifestazione di volontà in nome dell'interessato, o tale persona manchi, la decisione è assunta dal giudice tutelare, su istanza del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.

Art. 5.
(Mandato in previsione dell'incapacità).

      1. Il mandato in previsione dell'incapacità, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), è stipulato per atto pubblico con procura. Una copia del contratto è inviata, a cura del notaio ricevente, al consiglio nazionale del notariato, ai fini della sua iscrizione nel registro di cui all'articolo 9.
      2. Il mandato in previsione dell'incapacità è disciplinato dagli articoli 1703 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la disciplina dettata dalla presente legge.
      3. L'attività del mandatario è sottoposta al controllo del giudice tutelare, il quale, d'ufficio o su istanza di chiunque vi abbia

 

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interesse, può, con decreto motivato, dichiarare cessata o temporaneamente sospesa l'efficacia del contratto e provvedere, contestualmente, alla nomina di un amministratore di sostegno.
      4. L'efficacia del mandato è comunque sospesa durante il periodo in cui il mandante riacquista la capacità.

Art. 6.
(Dichiarazione anticipata di trattamento).

      1. Le direttive contenute nella dichiarazione anticipata di trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), sono impegnative ai fini delle scelte sanitarie del medico, il quale può disattenderle solo nel caso in cui non siano più corrispondenti a quanto l'interessato aveva espressamente previsto al momento della loro redazione, sulla base degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, ovvero qualora esse siano in contrasto con lo stato dell'arte medica, e indicando compiutamente le motivazioni della decisione nella cartella clinica dell'interessato.
      2. Con il medesimo atto l'interessato può esprimere la dichiarazione anticipata di trattamento, stipulare il contratto di cui all'articolo 5, nonché conferire la relativa procura, ovvero nominare un fiduciario.
      3. Il fiduciario eventualmente nominato ai sensi del comma 2 è incaricato di attuare la volontà del disponente quale risulta dalla lettera della dichiarazione anticipata di trattamento, dall'attività di ricostruzione del significato da attribuire al testo della dichiarazione o, in caso di mancanza di istruzioni, nel migliore interesse dell'incapace.
      4. La dichiarazione anticipata di trattamento è redatta sotto forma di atto pubblico notarile. Una copia dell'atto è inviata, a cura del notaio ricevente, senza ritardo, al consiglio nazionale del notariato, ai fini della sua iscrizione nel registro di cui all'articolo 9.
      5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 587 e seguenti del codice civile.

 

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      6. Il contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento e le convenzioni oggetto del mandato in previsione dell'incapacità non sono considerati, ai fini della presente legge, dati sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Stato di incapacità).

      1. Lo stato di incapacità, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), è accertato da un collegio composto da tre medici, di cui un neurologo, uno psichiatra e un medico specializzato nella patologia di cui è affetto l'interessato. I membri del collegio sono designati senza ritardo dal presidente dell'Ordine dei medici chirurghi territorialmente competente o da un suo delegato, su istanza del pubblico ministero o di chiunque vi abbia interesse.
      2. Il medico curante non può fare parte del collegio di cui al comma 1, tuttavia deve essere da questo sentito quando ciò sia possibile, in relazione alle circostanze di tempo e di gravità delle condizioni di vita dell'interessato.

Art. 8.
(Rinnovo, modifica e revoca della dichiarazione anticipata di trattamento e del mandato in previsione dell'incapacità).

      1. La dichiarazione anticipata di trattamento e il mandato in previsione dell'incapacità sono rinnovabili, modificabili o revocabili in qualsiasi momento con le medesime forme previste per la loro formazione.
      2. In caso di urgenza, la revoca degli atti di cui al comma 1 è espressa liberamente in presenza di due testimoni al medico curante che ne rilascia certificazione a margine dell'atto revocato e nel registro di cui all'articolo 9.

 

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Art. 9.
(Registro dei mandati in previsione dell'incapacità e delle dichiarazioni anticipate di trattamento).

      1. È istituito il registro dei mandati in previsione dell'incapacità e delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il consiglio nazionale del notariato.
      2. L'archivio unico nazionale informatico di cui al comma 1 è consultabile, in via telematica, unicamente dai notai, dall'autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in stato di incapacità.
      3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il presidente del consiglio nazionale del notariato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche e le modalità di tenuta e di consultazione del registro di cui al comma 1.

Art. 10.
(Disposizioni finali).

      1. La dichiarazione anticipata di trattamento e il mandato in previsione dell'incapacità, nonché le copie degli stessi, le formalità, le certificazioni e qualsiasi altro documento cartaceo o elettronico ad essi connessi e da essi dipendenti, non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo e da qualunque altra tassa o tributo.